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Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ODV

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L’art. 83 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore riconosce specifiche agevolazioni fiscali a chi effettua erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV).

La disciplina è particolarmente favorevole perché, per le persone fisiche, prevede una detrazione IRPEF maggiorata al 35%, mentre per persone fisiche, enti e società è disponibile, ove applicabile, in alternativa, la deduzione dal reddito complessivo fino al 10%. L'Agenzia delle Entrate conferma espressamente questa alternativa per le erogazioni alle ODV.

Nel caso delle ODV, il vero elemento distintivo rispetto agli altri ETS è la detrazione maggiorata del 35% riconosciuta alla persona fisica.

Per una persona fisica suggerirei quindi di non applicare automaticamente il 35%: va sempre confrontato con la deduzione del 10%. Ad esempio, per un contribuente collocato nello scaglione marginale del 43%, la deduzione può risultare più conveniente, anche a causa dell'effetto delle addizionali.

Per una società, invece, non vi è scelta: la strada dell'art. 83 è la deduzione fino al 10% del reddito complessivo, con riporto dell'eventuale eccedenza nei quattro periodi successivi.

Facciamo degli esempi pratici

1. Erogazioni effettuate da persone fisiche

Per la persona fisica che effettua una liberalità a favore di una ODV sono previste due possibili agevolazioni alternative:

A. Detrazione IRPEF del 35%

La persona fisica può detrarre dall'IRPEF il 35% dell'erogazione liberale su un importo massimo complessivo di € 30.000 per ciascun periodo d'imposta.

La detrazione massima ottenibile è quindi € 30.000 × 35% = € 10.500.

Esempio

Una persona fisica dona alla ODV € 10.000. La detrazione IRPEF sarà € 10.000 × 35% = € 3.500. Il costo effettivo della liberalità, tenuto conto del solo beneficio IRPEF, sarà pertanto € 6.500.

Naturalmente deve esserci sufficiente IRPEF lorda per assorbire la detrazione.

 

B. Alternativa per la persona fisica: deduzione fino al 10%

In alternativa alla detrazione del 35%, la persona fisica può applicare il comma 2 dell'art. 83. La liberalità viene in questo caso dedotta dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Esempio: Persona fisica con reddito complessivo: € 100.000 – ipotizziamo una donazione ODV di € 10.000.

Limite della deduzione: € 100.000 × 10% = € 10.000. L'intera liberalità è quindi deducibile.

Il beneficio fiscale dipenderà dall'aliquota marginale IRPEF che riguarda il singolo contribuente.

Indicativamente:

Aliquota marginale

Risparmio sulla deduzione € 10.000

23%

€ 2.300

35%

€ 3.500

43%

€ 4.300

A ciò può aggiungersi l'effetto sulle addizionali regionali e comunali.

Per questo motivo, per contribuenti con redditi elevati la deduzione può risultare più conveniente della detrazione del 35%.

 

Attenzione!! Detrazione e deduzione non sono cumulabili

Le due agevolazioni sono alternative sulla medesima liberalità. La scelta va effettuata in dichiarazione dei redditi.

 

La disciplina della deduzione ha un ulteriore vantaggio. Qualora l'importo deducibile superi la capienza consentita nell'anno, l'eccedenza può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto periodo d'imposta successivo.

Questo rende la deduzione particolarmente interessante per le liberalità di elevato importo.

 

2. Erogazioni effettuate da società

Per le società il regime è diverso. La società non può beneficiare della detrazione del 35%, poiché è una detrazione dall'IRPEF riconosciuta solo alle persone fisiche.

Può invece applicare la disciplina dell'art. 83, comma 2, e quindi dedurre l'erogazione dal suo reddito complessivo nel limite del 10%.

Esempio: una SRL che effettua una liberalità a un'ODV. Supponiamo che una SRL abbia:

  • reddito complessivo fiscale: € 500.000;

  • liberalità all'ODV: € 40.000.

Limite: € 500.000 × 10% = € 50.000. La liberalità di € 40.000 è quindi interamente deducibile.

Con aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale teorico è € 40.000 × 24% = € 9.600.

Costo netto della liberalità ai fini IRES: € 40.000 − € 9.600 = € 30.400.

 

Vale anche per le società il meccanismo di riporto.

Esempio:

  • reddito fiscale: € 200.000;

  • erogazione all'ODV: € 50.000.

Limite annuale:

€ 200.000 × 10% = € 20.000.

Pertanto:

  • € 20.000 deducibili nell'esercizio;

  • € 30.000 riportabili nei periodi successivi, entro il quarto periodo.

 

L'agevolazione dell'art. 83 riguarda anche le erogazioni liberali in natura.

I criteri di valorizzazione dei beni sono disciplinati dal D.M. 28 novembre 2019, emanato proprio in attuazione dell'art. 83 CTS. Il Ministero del Lavoro precisa che il decreto individua i beni agevolabili nonché i criteri e le modalità per determinarne il valore ai fini della detrazione o della deduzione.

In caso dovesse esserci una situazione del genere sarà opportuno risentirci.

Condizioni operative

Per beneficiare dell'agevolazione è opportuno verificare alcuni elementi essenziali.

L'ODV deve essere regolarmente iscritta al RUNTS e la liberalità deve essere effettivamente qualificabile come erogazione liberale, ossia effettuata senza controprestazione specifica da parte dell'organizzazione.

Per le erogazioni in denaro è fondamentale utilizzare modalità di pagamento tracciabili — bonifico bancario o postale, carte e altri sistemi di pagamento ammessi — e conservarne la relativa documentazione.

L'ODV dovrebbe inoltre rilasciare una ricevuta o attestazione dalla quale risultino almeno:

  • denominazione e codice fiscale dell'ODV;

  • qualifica di ODV e iscrizione al RUNTS;

  • dati del donatore;

  • importo della liberalità;

  • data;

  • modalità di pagamento;

  • natura liberale del versamento.

Le liberalità ricevute devono essere utilizzate dall'ODV per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal Codice del Terzo Settore.

Ovviamente, la ricevuta non è obbligatoria, così come non è obbligatorio usufruire dell’agevolazione fiscale. Chi lo desiderasse può assolutamente mantenere l’anonimato. Resta comunque fermo l’obbligo delle modalità di pagamento tracciabili per motivi di antiriciclaggio.

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BETH SHLOMO - SINAGOGA DEL CENTRO - Cod. Fiscale 97145630154

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