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Le leggi antisemite del fascismo italiano

Dichiarazione della razza

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualita' urgente dei problemi razziali e la necessita' di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attivita' positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non e' che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: 
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane; 
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; 
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovra' avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; 
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero. 

Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - e' stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito e' stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiche' antitetico a quella che e' la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale e', in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona. 

Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri 
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva piu' oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - e' indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali: 
a) abbiano un'eta' superiore agli anni 65; 
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1 ottobre XVI. 

Ebrei di cittadinanza italiana 
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue: 
a) e' di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; 
b) e' considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalita' straniera; 
c) e' considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica; 
d) non e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1 ottobre XVI. 

Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana 
Nessuna discriminazione sara' applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a: 
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola; 
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra; 
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista; 
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista; 
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani. 
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione. 

Gli altri ebrei 
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno: 
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista; 
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o piu' persone; 
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno; 
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. 
L'esercizio delle professioni sara' oggetto di ulteriori provvedimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre: 
1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione; 
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa; 
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attivita' delle comunita' ebraiche secondo le leggi vigenti; 
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei. 

Immigrazione di ebrei in Etiopia 
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilita' di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumera' nei riguardi dell'Italia fascista. 

Cattedre di razzismo 
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Universita' del Regno. 

Alle camicie nere 
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri. 

* La "Dichiarazione sulla razza" fu approvata da Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938, e venne pubblicata sul "Foglio d'ordine" del Partito nazionale fascista, il 26 ottobre 1938.

Leggi contro gli ebrei stranieri

Leggi contro gli ebrei REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381 

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri 
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA 

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge e' vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo. 

Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge e' considerato ebreo colui che e' nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. 

Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate. 

Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge. 

Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati. Tale decreto non e' soggetto ad alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale. Il pres ente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addi' 7 settembre 1938-Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini 

REGIO DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779 

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme gia' emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana 
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390; Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630; Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni; Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; ne' possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari. 

Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica. 

Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorita' ecclesiastiche. 

Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani e' vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di piu' autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonche' alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica. 

Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle localita' in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunita' israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potra' essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunita' israelitiche. 

Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunita' israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potra' essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami a' sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualita' di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potra' essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica. 

Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica. 

Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 e' dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione. 

Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari. 

Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica gia' iscritti nei passati anni accademici a Universita' o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno. 

Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potra' essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Universita' e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII. 

Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. E' altresi' abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071. 

Art. 13. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addi' 15 novembre 1938 - XVII 

Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel

 

Manifesto scenziati razzisti

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non e' gia' una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realta' fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realta' e' rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esitono razze umane differenti. 

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali e' una verita' evidente. 

3. Il concetto di razza e' concetto puramente biologico. Esso quindi e' basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Pero' alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non e' solo perche' essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perche' la costituzione razziale di questi popoli e' diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze. 

4. La popolazione dell'Italia attuale e' nella maggioranza di origine ariana e la sua civilta' ariana. Questa popolazione a civilta' ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco e' rimasto della civilta' delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa. 

5. E' una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da cio' deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale e' variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi e' la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio. 

6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non e' basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue e' il piu' grande titolo di nobilta' della Nazione italiana. 

7. E' tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l opera che finora ha fatto il Regime in Italia e' in fondo del razzismo. Frequentissimo e' stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire pero' introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilita'. 

8. E' necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dalI'altra. Sono percio' da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili. 

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale e' rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempe rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si e' mai assimilata in Italia perche' essa e' costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani. 

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione e' ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civilta' diversa dalla millenaria civilta' degli ariani. 

* Il "Manifesto degli scienziati razzisti" venne pubblicato sul "Giornale d'Italia" il 14 luglio 1938 e sottoscritto da 180 scienziati del Regime. Secondo i diari di Bottai e di Ciano esso fu redatto, quasi completamente, da Mussolini.

Applicazione delle leggi razziali

Ad imitazione delle leggi razziali naziste, anche nell'Italia fascista furono decretati, nel 1938, una serie di provvedimenti che limitavano gravemente i diritti della dignità della minoranza ebraica, che contava a quell'epoca circa 45 mila persone. 
Nonostante la loro impopolarità, restarono in vigore anche dopo il 25 luglio 1943, poiche' la caduta del regime fascista non portò alcuna modifica allo stato giuridico degli Ebrei, in quanto le leggi razziali non vennero abrogate dal governo Badoglio costando la vita a circa 8 mila Ebrei italiani: questi furono catturati da fascisti o nazisti, o denunciati da spie, e successivamente deportati nei campi di sterminio, da cui solo qualche centinaio fece ritorno. Della politica razziale ed antisemita del fascismo si possono individuare due momenti salienti: 
1) La politica razziale interna (1939-1943) 
2) La persecuzione nazi-fascista (1943-1945) 

Il primo atto pubblico fu il "MANIFESTO DELLA RAZZA", pubblicato il 14 luglio del 1938; il punto 9 stabiliva che "gli Ebrei non appartengono alla razza italiana". Segui' la prima legge antisemita che espulse tutti gli Ebrei (sia alunni che insegnanti) dalle scuole di ogni ordine e grado (R.D.L. 5 settembre 1938 n.1390). Per questi primi provvedimenti viene considerato di razza ebraica "colui che è nato da genitori di razza ebraica, anche se professa religione diversa da quella ebraica dei genitori. Con la "CARTA DELLA RAZZA", in data 6 ottobre 1938, in sintesi si stabilisce che: 
A) e' di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi Ebrei; 
B) e' considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalita' straniera; 
C) e' considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da matrimonio misto, professa religione ebraica; 
D) non e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori dell'ebraica. 

Alla data del 1 ottobre XVI (1938) con la legislazione, si arriva alla proibizione dei matrimoni misti, vengono espulsi gli Ebrei dalle forze armate, dalle industrie, dai commerci,dalle professioni, dagli enti pubblici. Si pone un limite alle proprietà im mobiliari, si diminuisce la capacità nel campo testamentario, in materia di patria potestà, di adozione, di tutela, di affiliazione. Viene vietato qualsiasi tipo di la voro e addirittura, il 6 maggio del 1942 viene decisa la "PRECETTAZIONE CIVILE A SCOPO DI LAVORO". 
La burocrazia molto precisa e puntuale, infatti, aggiornando i dati del censimento, verifica, "DISCRIMINA", allontana dalla vita attiva gli Ebrei, che vengono completamente emarginati e trattati senza alcun ritegno e rispetto per la stessa vita umana. Il manifesto programmatico della R.S.I. del 17 novembre 1943 al punto 7 stabilisce: "Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalita' nemica". 
Al manifesto segue il bando del Duce del 13 dicembre 1943, che ordina a tutti gli ebrei di presentarsi per essere internati nei campi di concentramento. In teoria nei campi sono esclusi gli ultra-settantenni, i malati gravi e i "misti" (i figli nati da matrimonio tra un ebreo e una cattolica o viceversa); invece i Tedeschi deportarono anche i vecchi dagli ospizi e i "misti". All'atto pratico la R.S.I. si vide costretta non solo a tollerare ed assistere agli arresti indiscriminati, ai massacri, alle deportazioni pra ticate dai Tedeschi in spregio alle sue leggi, ma, in moltissimi casi, a collaborare con essi.

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